L’avviso di vendita è un atto redatto dal professionista incaricato contenente la notizia della vendita dell’immobile sottoposto a pignoramento disposta dal Giudice. Pertanto, la funzione principale dell’avviso di vendita consiste nell’informare gli interessati in merito alla partecipazione della vendita.
Il contenuto di tale documento riporta le informazioni espresse nell’Ordinanza del Giudice. Nella fattispecie, quest’ultime riguardano la descrizione dell’immobile pignorato (sulla base della perizia di stima redatta da un professionista del settore edile incaricato), lo stato di occupazione, le condizioni economiche della vendita, tempi e modalità di partecipazione alla vendita, i dati sul custode giudiziario e dove gli interessati possono prendere visione della relazione di stima ed altri allegati eventualmente previsti.
L’obbligo di notifica dell’avviso di vendita non è regolamentato da nessuna norma specifica. Tuttavia, in assenza di tale notificazione la vendita dell’immobile insieme alla sua aggiudicazione all’asta risultano giuridicamente nulle.
Difatti, come sottolineato dalla Suprema Corte con sentenza n. 26930 del 19/12/2014: “Pur in assenza di un vero e proprio obbligo giuridico di notificazione dell’ordinanza di vendita, sono nulle la vendita immobiliare e la successiva aggiudicazione in caso di omessa notifica al debitore dell’ordinanza di fissazione della vendita, posto che detta omissione impedisce all’esecutato di richiedere la conversione del pignoramento e viola il diritto al contraddittorio, desumibile anche dall’art. 111 Cost., che va salvaguardato nel processo esecutivo ogniqualvolta detto diritto sia funzionale all’esercizio di facoltà sostanziali o processuali da parte dell’esecutato.”
Un’asta giudiziaria è un procedimento con cui un bene viene sottoposto a vendita forzata, a causa dei debiti che il proprietario non è in condizioni di onorare, allo scopo di assicurare al creditore la restituzione di quanto gli spetta.
Il fallimento è un istituto disciplinato nel Regio Decreto n. 267 del 1942, meglio noto come Legge Fallimentare. Questa è una procedura liquidativa che ha dei presupposti soggettivi ed oggettivi definiti, siccome ha come fine la disciplina del concorso fra i creditori del fallito. Il processo che porta alla dichiarazione di fallimento si apre con ricorso davanti al tribunale competente, che è il Tribunale presso cui ha sede principale l’impresa soggetta a fallimento (art. 9 della Legge).
Alla prima seduta d’asta il “prezzo base” è l’importo che il giudice, aiutato dal perito e dalle parti, ha stabilito per quell’immobile, in quella determinata procedura.
L’atto pubblico è un documento redatto, con le formalità richieste dalla legge, da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo in cui l’atto è formato (Art. 2699 c.c.).
Il Giudice dell’Esecuzione può delegare la vendita di beni immobili a un professionista, il delegato alla vendita. Tale delegato alla vendita può essere un notaio, un commercialista o un avvocato, iscritto ad un apposito elenco che viene redatto dal Presidente del Tribunale.
Durante una procedura d’asta l’offerta minima, prevista per legge, rappresenta quell’ offerta più bassa di ¼ del prezzo base.
Si definisce espropriazione forzata il processo esecutivo di natura coattiva diretto a sottrarre al debitore determinati beni del suo patrimonio per venderli ai pubblici incanti. Il ricavato è finalizzato a soddisfare le ragioni del creditore procedente.
Il pignoramento è un atto con cui si dà inizio al processo di esecuzione forzata nei confronti dei beni del debitore e ha inizio tramite la notifica dell’atto di pignoramento.
Il contratto di compravendita è disciplinato dall'art. 1470 ed è quello tramite cui una parte (il venditore o l’alienante), trasferisce la proprietà di un bene o di un altro diritto ad un’altra parte (compratore o acquirente). Quest’ultima parte si obbliga a pagare un corrispettivo, definito prezzo.
Il decreto di trasferimento è un atto pubblico emanato dal Giudice dell’Esecuzione che attesta il trasferimento di proprietà del bene oggetto di esecuzione dall’ esecutato all’ aggiudicatario dell’asta.
La perizia di un immobile consiste in un esame tecnico ed economico, ad opera di un perito esperto, in qualità di geometra, architetto o ingegnere, allo scopo di determinarne e certificarne il valore di mercato.
Il giudice è il soggetto giudicante del processo penale, civile o amministrativo. Nessun soggetto può essere giudice in una causa propria: l’imparzialità sarebbe impossibile per quanto riguarda i fatti che lo riguardano direttamente.
L’atto di precetto è un’intimazione di pagamento che deve precedere in modo obbligatorio l’inizio dell’esecuzione forzata e che viene fatta in forza di un titolo esecutivo.
Il Custode Giudiziario è quel professionista che in seguito ad un pignoramento viene incaricato dal Magistrato per custodire, conservare e amministrare l’immobile pignorato.
In diritto, il debitore è il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, che è tenuto all’adempimento di una o più prestazioni in favore di un soggetto attivo, detto creditore.